Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge muove dalla necessità di adottare misure più efficaci per la prevenzione e il contrasto della minaccia terroristica di matrice islamica.
      Emerge, ormai, da tempo l'esigenza di nuovi strumenti normativi che prevedano un coordinamento tra gli uffici giudiziari inquirenti, unitamente all'istituzione di giudici specializzati.
      È questo, peraltro, un percorso normativo già iniziato con il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, con il quale la competenza a svolgere le indagini preliminari in materia di reati con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordinamento costituzionale è stata attribuita esclusivamente alla procura della Repubblica avente sede nel capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
      L'urgenza di un intervento legislativo è evidenziata dall'esperienza maturata nelle recenti indagini sul terrorismo brigatista nel corso delle quali la normativa vigente è apparsa inadeguata ad assicurare un effettivo coordinamento tanto che si sono verificati ritardi operativi tra i vari uffici inquirenti, impegnati nelle indagini, per un contrasto sulle rispettive competenze investigative.
      Le riserve che ancora oggi taluni oppongono alla scelta di un coordinamento non possono essere condivise: non si intendono conferire poteri speciali all'autorità giudiziaria né aumentarne l'interferenza nell'attività delle Forze di polizia, ma solo assicurare un'efficace e coordinata

 

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attività investigativa degli uffici giudiziari impegnati nelle indagini sui reati di terrorismo.
      L'inadeguatezza del coordinamento fra i diversi uffici inquirenti si riflette sul piano della cooperazione internazionale - imprescindibile nel contrasto al terrorismo di matrice islamica - per l'eventualità che i magistrati degli altri Stati (invece di un unico interlocutore che, con la presente proposta di legge sarà il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o un suo delegato) possano avere di fronte, nell'ambito della stessa indagine, più autorità giudiziarie italiane, con evidenti rischi di sovrapposizione e, comunque, con effetti negativi sulla credibilità del nostro sistema giudiziario e sulla efficacia dell'azione repressiva.
      Fra l'ipotesi di istituire un ufficio di coordinamento autonomo e quella di estendere le competenze della Direzione nazionale antimafia, si opta per questa seconda ipotesi perché di più immediata realizzazione e senza oneri per il bilancio dello Stato.
      A ciò si aggiunga che la Direzione nazionale antimafia dispone di un complesso e costoso sistema informatico nel quale vengono riversati tutti i dati relativi alle indagini di criminalità organizzata condotte dalle procure distrettuali antimafia che, uniti a quelli provenienti dalle indagini sul terrorismo, potranno offrire agli inquirenti un patrimonio di conoscenze fondamentale per il coordinamento delle indagini.
      D'altra parte, la Direzione nazionale antimafia già partecipa, con un suo rappresentante, al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito - con il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431 - per il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale e, in questa sede, possono essere sfruttate le conoscenze e le capacità di analisi acquisite grazie alla disponibilità di dati sui sistemi finanziari riconducibili a organizzazioni criminali internazionali.
      A una sezione autonoma di tale Direzione, da costituire appositamente, va pertanto attribuito il coordinamento dei procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 270-bis del codice penale ed a quelli a essi collegati o connessi. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo potrà esercitare funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali antimafia e antiterrorismo al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e la tempestività delle investigazioni.
      Le cellule del terrorismo fondamentalista islamico hanno una struttura variegata in ragione del loro diffondersi in culture e in società diverse dalla propria e sviluppano con rapidità la capacità di inserirsi e di confondersi all'interno delle stesse società che intendono colpire. Un simile quadro rende necessaria la creazione di un pool specializzato di magistrati inquirenti nonché di un giudice che si occupi in via esclusiva dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico. Ciò riduce le spese e aumenta il livello di conoscenza non solo delle norme, ma anche delle realtà cui le norme si applicano. Per questa ragione l'articolo 7 della presente proposta di legge prevede l'attribuzione della competenza a giudicare dei delitti di cui all'articolo 270-bis del codice penale al giudice del capoluogo del distretto di corte di appello nel cui territorio il reato è stato consumato.
 

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